Art. 3.
(Recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali compresi nel perimetro del Parco).

      1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco possono individuare le zone urbane e rurali soggette al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla riqualificazione ambientale finalizzati alla migliore fruizione e al migliore utilizzo del patrimonio stesso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema.
      2. I comuni di cui al comma 1 possono programmare, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, il recupero di edifici e immobili dismessi, da utilizzare per le attività del Parco, a fini socioculturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.